Bocciata la doppia quota sindacale

Pordenone, no al reclamo della Cgil: voleva l’iscrizione di un lavoratore che se n’era andato
foto missinato - tribunale pn veduta
foto missinato - tribunale pn veduta

Il tribunale di Pordenone ha rigettato l’impugnativa proposta dalla Cgil funzione pubblica per attività antisindacale nei confronti di Ambiente Servizi spa, difesa dall’avvocato Romeo Bianchin.

Il 18 settembre scorso il tribunale aveva rigettato il ricorso per attività antisindacale lamentata dal sindacato. Contro tale sentenza la Cgil ha proposto appello e ieri il tribunale ha rigettato anche l’impugnativa, confermando che la spa non ha posto in essere alcuna attività antisindacale.

La Cgil si lamentava di diversi comportamenti posti in essere dalla società a suo dire illegittimi, in particolare, un intervento diffamatorio sulla stampa, a fronte del rifiuto della società di concedere per un’assemblea sindacale dei locali ritenuti inidonei.

La Cgil aveva fatto intervenire anche gli ispettori del lavoro, denunciando la presunta inadempienza della società; quest’ultima, a difesa del suo operato e della sua immagine, a mezzo stampa aveva evidenziato la legittimità del suo operato. Per la Cgil quell’intervento sui media fu ritenuto «antisindacale».

Il giudice di primo grado aveva sentenziato che «il procedimento, secondo l’articolo 28 dello statuto dei lavoratori, è previsto per reprimere solo comportamenti diretti ad impedire e limitare l’esercizio della libertà o attività sindacale nonché del diritto di sciopero e che lo stesso non è, dunque, deputato a tutelare qualsivoglia conflitto tra sindacato e datore di lavoro, essendo quest’ultimo rimesso alla libera dialettica negoziale». Sebbene aspro, dunque, il contraddittorio non era stato ritenuto antisindacale.

Il secondo contenzioso riguardava il contraddittorio tra sindacato e azienda relativo alla trattenuta sindacale a carico di un lavoratore che revocasse l’iscrizione alla Cgil. Nella sostanza, un lavoratore cancellatosi dal sindacato, per l’azienda, non doveva versare la quota sindacale annuale, ma solo per il periodo di iscrizione effettiva.

L’azienda interpretando la norma contrattuale nel senso più favorevole per i lavoratori ha ritenuto di operare la trattenuta a favore della Cgil sino al momento della revoca e per il periodo successivo operare la trattenuta a favore del sindacato di nuova iscrizione, per non gravare il lavoratore con una doppia quota come preteso dalla Cgil.

Dopo il primo grado, il sindacato ha perso la partita anche in secondo.

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