Cittadinanza al volontario, il Tar dice no
SACILE. Il volontariato non basta per incassare il permesso di soggiorno. Fumata nera del Tar Fv sul caso di Niack Papa: per l’immigrato volontario dell’Auser di Sacile e di altre associazioni, il curricolum umanitario vale zero. Respinto due volte l’sos per ottenere la “carta verde”: prima dal questore di Pordenone e poi dai giudici amministrativi.
«Papa non è rimasto inoperoso, avendo svolto attività di volontariato nell’Auser, che ha inviato al questore una relazione eccellente sulla sua opera umanitaria – dice l’avvocato Carla Panizzi –. Proprio in considerazione del suo inserimento sociale, è ricorso al Tar e ha evidenziato di avere ricevuto aiuto dal Comune di Sacile, dalla Caritas parrocchiale e dalle associazioni di volontariato, tra le quali soprattutto l’Auser che si è impegnata a procurargli un lavoro».
La sentenza taglia le speranze all’africano del Senegal con due figli a carico. «La richiesta di annullamento del provvedimento del questore dell'11 aprile 2011, notificato al ricorrente in data 31 ottobre 20112, con il quale respinge l’istanza presentata intesa a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione».
I giudici Umberto Zuballi, Enzo Di Sciascio e Giovanni Sabbato hanno analizzato il ricorso notificato il 28 dicembre 2012. Papa si trova in Italia dal 1992, ha ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 1996, è coniugato con due figli e ha impugnato il no della questura.
«Vizi di violazione di legge e dell’eccesso di potere, assumendo l’illegittimità dell’impugnato diniego perché l’amministrazione avrebbe omesso di considerare l’inserimento sociale e familiare del Niack – recita la memoria legale –, tanto da essersi sempre distinto nel volontariato. Chiede per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato».
Niente da fare. «Il ricorso è infondato». Manca il reddito per il mantenimento e l’attesa di lavoro spalmata su sei mesi, è stata esaurita. «È apprezzabile, sul piano morale e sociale, l’impegno profuso dal ricorrente in campo umanitario – dice il Tar –. Ma non c’è un contratto di rapporto di lavoro da lungo tempo (dal 2008, ndr), così vale il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Non si può giustificare la permanenza in Italia».
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