Contributi ai professionisti per maternità e paternità

La Regione paga una parte del compenso al genitore che sceglie di restare a casa

UDINE. In Italia si fanno sempre meno figli e tra le cause di questa diminuzione della natalità, c’è sicuramente una carenza di servizi e strumenti a disposizione delle nuove famiglie. Un contributo, in tal senso, arriva dalla Regione Fvg, che mette a disposizione dei contributi specifici per garantire una continuità lavorativa dopo la nascita di un figlio o nel caso di complicanze pre-parto.

In pratica la Regione concede contributi a fondo perduto per consentire ai professionisti di conciliare le esigenze del loro lavoro con la maternità e la paternità. Lo fa pagando una parte del compenso della persona scelta per sostituire al lavoro la neo mamma o il neo papà, sulla base di criteri definiti.

Come previsto dalle disposizioni regionali infatti, il contributo assegnato sarà pari al 50% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali, ma non potrà superare il limite massimo di mille euro mensili.

Lo stanziamento sarà elevato al 60% del compenso (fino a 1.300 euro) nel caso di famiglia monogenitoriale, in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi o minori con handicap grave, al 70% nel caso di nascita di un bambino con handicap grave.

L’iniziativa si rivolge ai professionisti regolarmente iscritti a ordini e collegi professionali, o aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dalla legge 13/2004, residenti in Friuli Venezia Giulia, con un’età inferiore ai 45 anni e con un Isee più basso di 35 mila euro.

Un beneficio da cui restano esclusi lavoratori dipendenti, collaboratori di impresa famigliare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa e amministratori di società di capitali.

Due gli scenari previsti dalla Regione per l’ottenimento del contributo: la sostituzione del professionista, che incarica un soggetto in possesso dei requisiti, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative, e la collaborazione con il professionista, che affida a una persona, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, l’onere di farsi carico di una parte delle proprie attività lavorative.

L’intervento di sostituzione o di collaborazione può essere attivato per la nascita di un figlio, per 6 mesi anche dilazionati nel tempo, dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria ed entro i tre anni di vita del bambino o, in caso di affidamento o adozione, entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Per la nascita di un figlio con handicap grave, per 12 mesi anche frazionabili nel tempo, dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria ed entro gli otto anni di vita del bambino oppure, in caso di affidamento o adozione, entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La domanda (reperibile sul sito www.regione.fvg.it) deve essere presentata anteriormente alla data di inizio dell’incarico di sostituzione o di collaborazione.

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