Dichiarano il falso nell'autocertificazione e finiscono in tribunale, Gip proscioglie due persone: «Quel Dpcm è illegittimo»
UDINE. Si ricomincia con le autocertificazioni. Per almeno due settimane il Friuli Venezia Giulia, come altre nove regioni e la provincia di Trento, torna in zona rossa e per muoversi da casa serve la “giustificazione”. Sappiamo, ormai tutti come funziona ma proprio in questi giorni, tanto per rendere ancor più insopportabile questo periodo (e questo sistema Paese), è diventata definitiva e irrevocabile una sentenza di proscioglimento emessa dal tribunale di Reggio Emilia nei confronti di una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione.
Secondo il gip Dario De Luca il Dpcm dell’8 marzo di un anno fa è «illegittimo». I termini per presentare opposizione in appello da parte del pm sono scaduti il 4 febbraio, essendo trascorsi 15 giorni dall’emissione della sentenza, ossìa il 27 gennaio.
La vicenda risale al 13 marzo di un anno fa quando un uomo e una donna furono fermati dai carabinieri in pieno lockdown a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l’autocertificazione dichiarando lei «di essere andata a sottoporsi ad esami clinici» e lui «di averla accompagnata», motivando così lo spostamento per comprovata necessità di salute.
Ma i successivi controlli delle forze dell’ordine accertarono che «la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso all’ospedale». Il sostituto procuratore chiese un decreto di condanna penale con l’accusa di falso ideologico, non avendo ottemperato al primo Dpcm dell’allora premier Giuseppe Conte. Ma per il gip «il fatto non costituisce reato», sancendo di fatto l’illegittimità del Dpcm e un «falso inutile» quello commesso dai due.
«Poiché – ha scritto il giudice – proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima». E ancora: «Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio».
E «poiché trattasi di Dpcm, cioè di un atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge». Una sentenza che può costituire un precedente, seppur di merito e non di Cassazione. Quindi una sentenza che può costituire un punto fermo per altri tribunali, ma non necessariamente...
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