Ci fu diffamazione sul web ai danni del presidente di Danieli: condanna per il leader del comitato No Acciaieria
La figura portante della protesta contro l’ipotesi di un mega impianto nella Bassa friulana dovrà versare 4mila euro a titolo risarcitorio. Riconosciute le offese social nei confronti di Gianpietro Benedetti, scomparso nel 2024

Il tribunale di Udine ha condannato Paolo De Toni, tra i promotori del comitato “No Acciaieria a San Giorgio di Nogaro”, per diffamazione ai danni dell’ingegner Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli scomparso nell’aprile 2024.
De Toni dovrà versare, a titolo di risarcimento per le offese rivolte a Benedetti sui social network e durante almeno una manifestazione di protesta pubblica, la somma di 4mila euro (Danieli e Benedetti ne avevano chiesti 50mila). Così ha deciso il giudice monocratico Fabio Luongo.
L’avvocato Maurizio Miculan difendeva Benedetti e la Danieli: «C’è soddisfazione per una sentenza che riconosce la grave offensività dei post essenzialmente rivolti al compianto ingegner Benedetti, alcuni dei quali addirittura dopo la sua scomparsa. Esclusa la configurabilità del diritto di critica pur eccepito dalla difesa di De Toni. Per quanto ci riguarda – aggiunge Miculan – la vicenda processuale, avviata per tutelare la reputazione di Benedetti e della Danieli, finisce qui».
Di particolare rilievo, per il legale, il fatto che il tribunale abbia inquadrato «l’iniziativa processuale entro i binari della stretta legalità», non riconducibile quindi a una forma di «atteggiamento antidemocratico e persecutorio» da parte di Benedetti e Danieli. Come già annunciato dallo stesso Miculan, «qualunque somma fosse stata riconosciuta dal tribunale sarebbe stata devoluta in beneficenza, cosa che avverrà».
Questa la lettura fornit dall’avvocato di De Toni, Carlo Monai: «Siamo sollevati dalla sentenza – ha detto Monai – che evita la croce di una condanna salatissima che incombeva sulla testa di questo militante. Il giudice – ha precisato – ha compensatole spese per la soccombenza reciproca. Il che significa che ci sono due parti, ciascuna vittoriosa e ciascuna soccombente, dunque entrambe dovranno sostenere le proprie spese legali»[FINETESTO].
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