Ecobonus al 110%, che cos'è e come funziona: lavori gratuiti anche per le seconde case (ma solo in condominio) e rimborsi in 5 rate

UDINE. Chi sceglie di ristrutturare casa, migliorando l'efficienza energetica o la resistenza antisismica, potrà usufruire di un superbonus fino al 110%, per i lavori avviati dal 1 luglio di quest'anno fino alla fine del 2021. È quanto previsto dal Decreto legge Rilancio voluto dal Governo.
I tempi. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sottolinea come i lavori per la ristrutturazione della propria abitazione devono essere completati in un arco di tempo di 18 mesi. Nonostante l’apparenza i tempi non sono molto larghi perché le opere di coibentazione e ancor di più quelle di consolidamento antisismico sono di lunga durata. Inoltre tutte le misure previste dal decreto valgono anche per le seconde case (ma in condominio). E non sempre la decisione è condivisa in brevi tempi da tutti i condomini (anche perché le riunioni sono - almeno al momento - sospese e difficili da organizzare online).
DECRETO RILANCIO
Sì alle seconde case ma solo in condominio. Nel superbonus al 110% rientreranno anche gli interventi sulle seconde case purché non si tratti di edifici unifamiliari. Saranno quindi incluse le abitazioni che non siano prima casa all'interno di un condominio ma non villette unifamiliari.
Cinque rate. Il provvedimento prevede la fruizione della detrazione in cinque rate di pari importo. Ma c'è anche la possibilità di chiedere lo sconto in fattura o di cedere il credito d'imposta alle banche o a intermediari finanziari.
La cessione del credito si può richiedere per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; installazione di impianti solari fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
I lavori consentiti. Gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di riscaldamento dei condomini "traineranno" anche altri interventi coperti dall'ecobonus fino al 110% (ora vanno dal 50% al 65%, o all'85% per i condomini).
Lo stesso vale per interventi che migliorano la classe antisismica: in più per chi stipula una polizza per proteggere la casa dai danni di un terremoto la detrazione passa dal 19% al 90%. Il superbonus spetta anche per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sale al 110% il bonus facciate se con miglioramento energetico o antisismico (per lavori da inizio 2020 a fine 2021).
GLI INTERVENTI PREVISTI
- Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Riepilogando, il limite massimo detraibile è pari a:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
LE CONDIZIONI
Gli interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se ciò non fosse possibile, va assicurato il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo i lavori, rilasciato da tecnico abilitato.
Le detrazioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione e sono subordinate alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito.
CESSIONE DEL BONUS E SCONTO IN FATTURA
Un'importante novità introdotta con il superbonus è la decisione di ampliare la platea di coloro che possono cedere il credito d'imposta maturato, possibilità che viene allargata a tutte le famiglie e i condomini.
La detrazione potrà essere ceduta a una banca, a un'assicurazione, a un altro intermediario finanziario oppure si può optare per uno sconto immediato in fattura dei fornitori, che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.
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