Era accusato di bigamia, ma non è punibile: assolto

TARCENTO. La prima volta si era sposato a Panama. Ma la relazione aveva avuto vita breve. Poi si era innamorato di nuovo e aveva deciso di riprovarci. Dimenticando però il non trascurabile particolare di non essere ancora divorziato dalla prima moglie e incorrendo così nel reato di bigamia.
A salvare Alessandro Listuzzi, 66 anni, originario di Pavia di Udine e residente a Tarcento, ma da anni emigrato in Sud America, da un’assai probabile condanna, nel processo conclusosi ieri davanti al gup del tribunale di Udine, è stata la scelta di celebrare anche le seconde nozze all’estero. Per l’esattezza, in Colombia.
Per la legge italiana, in presenza di un reato consumato al di fuori dei confini nazionali, la condizione di punibilità si realizza soltanto a richiesta del ministero della Giustizia o su querela della persona offesa (ossia della prima moglie). Da qui, la sentenza del giudice Paolo Alessio Vernì: non doversi procedere «perchè il fatto non è punibile». Il pm Annunziata Puglia aveva chiesto che all’imputato venisse inflitta una pena di 8 mesi, mentre anche il difensore, avvocato Nicola D’Andrea, aveva insistito sul suo proscioglimento per improcedibilità.
Il caso era scoppiato nell’agosto del 2011, quando l’atto del secondo matrimonio, inviato in Friuli dall’ambasciata d’Italia, era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tarcento. Era stata la stessa amministrazione a denunciare Listuzzi alla Procura e a mettere così in moto i relativi accertamenti. Il primo matrimonio, a Panama, risaliva al 24 settembre 1998.
Questione di giorni e la sposa aveva abbandonato il tetto coniugale. La formalizzazione del divorzio, però, era arrivata parecchio tempo dopo, con la sentenza emessa dal tribunale di Udine il 3 giugno 2009 (e annotata a margine dell’atto di matrimonio il 25 settembre 2009). Cioè, più di un anno dopo le seconde nozze, celebrate con rito religioso, in Colombia, il 30 agosto 2008 e validate, ai fini degli effetti civili all’estero, con trascrizione del 2009.
Una cosa, quindi, è certa e a sottolinearla è lo stesso gup. «All’atto della celebrazione del secondo matrimonio, nonchè al momento della successiva trascrizione - scrive nella sentenza -, il primo matrimonio non era ancora stato sciolto. Ciò determina la sussistenza oggettiva del reato».
Non, invece, la punibilità del friulano, seppur bigamo. «La consumazione del reato - si legge ancora - coincide con l’atto di stipula del negozio matrimoniale. E tale condotta non è avvenuta in Italia». Il difensore si è spinto oltre, escludendo anche una qualsiasi lesione all’istituto del matrimonio. «Il primo non fu neanche mai coltivato - ha detto -, visto che la coppia si separò immediatamente dopo le nozze. E, quando fu contratto il secondo, la procedurta di divorzio era ormai in fase conclusiva».
Parliamo di sei anni fa. Nel frattempo, Listuzzi si è separato anche dalla seconda moglie.
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