Il Tar: la soldatessa ha diritto ad avvicinarsi a casa e marito

Accolto dal Tribunale amministrativo regionale il ricorso di una soldatessa, alpina della Julia alla quale è stato riconosciuto il diritto ad avvicinarsi a casa e marito

UDINE. Accolto dal Tribunale amministrativo regionale il ricorso di una soldatessa, alpina della Julia, alla quale, in sostanza, è stato riconosciuto il diritto ad avvicinarsi a casa e marito.

I giudici del Tar friulano, esaminando il ricorso di una donna militare che presta servizio a Udine, hanno ravvisato la violazione dell’articolo 1493 del decreto legislativo 24 marzo 2010, che estende al personale militare maschile e femminile «la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità», alla luce del quale deve essere intesa, per il Tar, anche la disposizione di cui all’articolo 42 bis del decreto legislativo 151/01, in materia di assegnazione temporanea del militare con figli fino a tre anni, «a sede di servizio più vicina a quella dell’altro coniuge».

Il marito della soldatessa in questione vive e lavora insieme al figlio di soli due anni in provincia di Napoli. I magistrati triestini, sulla base delle norme richiamate hanno accolto il ricorso proposto dalla donna nei confronti del Ministero della Difesa allo scopo di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui, lo scorso febbraio, lo Stato maggiore dell’Esercito rigettava la sua istanza di assegnazione temporanea, presentata ai sensi del richiamato articolo 42 bis «in una sede ubicata nella regione Campania, trasmessa dal Reparto comando supporti tattici “Julia” di Udine», con nota del 27 dicembre precedente.

Nell’istanza la soldatessa chiedeva di essere temporaneamente assegnata a una sede di servizio più vicina al luogo di residenza, indicando, a titolo esemplificativo, quella di alcuni reparti campani. Con l’atto impugnato le veniva, però, risposto, per un verso «che la norma indicata non era applicabile al suo caso» e che, comunque, «anche se lo fosse, nei reparti indicati non risultavano vacanti posti dell’incarico rivestito». Il collegio, richiamando le due disposizioni di riferimento, sottolinea che non è più prevista «la necessità del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione per l’operatività dell’istituto», sostituendola soltanto con l’obbligo di tener conto «del particolare stato rivestito».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto