Imu e Tasi: l’acconto in tre mosse

Calcolo, compilazione e versamento per chi si misura con le novità. Possibile però pagare la prima rata uguale a quella di giugno 2018

UDINE. Il 2019 non sarà un anno uguale agli altri per i possessori di immobili che rientrano tra quelli chiamati a versare Imu e Tasi.

Giugno e dicembre ormai sono un appuntamento fisso per i contribuenti che devono pagare le tasse sulla casa ma dal 2016 e in poi la scadenza era diventata un po’meno stressante del solido perché i vari governi che si sono succeduti hanno via via prorogato il blocco che non consentiva ai Comuni di aumentare le aliquote.

Il contribuente chiamato alla cassa, quindi, in “automatico” era abituato a ripetere i due versamenti (acconto e saldo) già effettuati l’anno scorso riportando gli stessi importi.

Quest’anno, invece, le cose cambiano per tanti. Anche se la legge prevede che l’acconto del 50% (la scadenza tutti gli anni è fissata il 16 giugno ma quest’anno cade di domenica e quindi slitta a lunedì 17) deve essere calcolato in base ad aliquote e detrazioni in vigore nei dodici mesi precedenti, bisognerà inevitabilmente riprendere in mano la calcolatrice.

Perché se tra due settimane il contribuente verserà la stessa cifra dell’anno scorso, poi il 16 dicembre, in sede di saldo, bisognerà effettuare il conguaglio se l’amministrazione comunale ha introdotto modifiche alle detrazioni. Senza contare chi si troverà per la prima volta a confrontarsi con Imu e Tasi (ad esempio chi ha acquistato da poco un appartamento).

Cos’è l’Imu

L’Imu è l’acronimo di Imposta municipale propria e si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 (abitazioni definite di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Per abitazione principale bisogna intendere l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

L’Imu, che ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (Ici), si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali (vedi grafico a centro pagina).

L’aliquota Imu ordinaria di legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.

Per le abitazioni principali non esenti (categorie A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota di legge è 0, 4% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può quindi oscillare da un minimo di 0,2% a un massimo di 0,6%.

Cos’è la Tasi

La Tasi è relativa ai servizi indivisibili erogati dal Comune (illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico eccetera) e, così come l’Imu, grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. Non sono assoggettati, invece, i terreni agricoli.

Le abitazioni principali, eccetto quelle delle categorie A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal pagamento. Tale esclusione vale non solo nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile ad abitazione principale.

In questo caso, l’imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella percentuale stabilita nel regolamento o, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%. La Tasi presenta la stessa base imponibile dell’Imu e l’aliquota stabilita dalla legge è dell’1 per mille.

I Comuni possono deliberare la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l’aliquota della Tasi rispetti il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi-Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore al 6 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e al 10, 6 per mille per gli altri immobili.

Cosa accadrà quest’anno

I Comuni possono stabilire aumenti e variazioni fino al 28 ottobre. Molti però hanno già provveduto. Non sarà una scelta molto utilizzata, ma nulla vieta al contribuente di pagare già il 17 giugno l’intero importo dovuto nel 2019 (in tal caso, nel modulo di versamento, va barrata sia la casellina “Acconto”, sia quella “Saldo”).

Sarà difficile imbattersi in riduzioni di aliquote che, tra l’altro, erano possibili già negli anni scorsi. Altro aspetto da valutare riguarda le eventuali variazioni di stato dell’immobile intervenute nei primi 6 mesi del 2019.

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