La “culpa in vigilando” inverte l’onere della prova

Danni all’alunno e responsabilità della scuola. La giustizia ha affrontato tanti casi capitati negli istituti di ogni ordine e grado, a livello nazionale e, in passato, putroppo, anche nel...
Danni all’alunno e responsabilità della scuola. La giustizia ha affrontato tanti casi capitati negli istituti di ogni ordine e grado, a livello nazionale e, in passato, putroppo, anche nel Pordenonese. Gli incidenti possono accadere, anche quando la sorveglianza degli insegnanti è organizzata a maglie strette.


«La scuola non risponde del danno qualora provi di avere adottato – recita la sentenza numero 299 del Tribunale di Trento del 24 marzo 2016 – tutte le cautele necessarie».


Nel caso dell’incidente capitato al nido Santa Lucia a Roraigrande, chi risponderà legalmente dell’accaduto sarà liberato da ogni possibile attribuzione di responsabilità in sede di danni soltanto se potrà provare di non avere potuto impedire in alcun modo ciò che si è verificato.


Si chiama “culpa in vigilando” e ha il suo fondamento nell’articolo 2048 del codice civile. «Chi insegna – recita il testo giuridico - è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».


Il comma successivo richiama anche la condizione liberatoria. «Le persone sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».


Nel lessico degli avvocati e dei giuristi si tratta dell’inversione dell’onere della prova. E da questo discende il principio che, in linea puramente teorica, non è sufficiente la presenza fisica per non essere citati per inadempienza degli obblighi sulla vigilanza.


Il caso di Roraigrande sarà valutato in maniera approfondita nelle prossime ore, anche se resta immutata la stima della comunità per la scuolacome istituzione del quartiere e per la passione di chi vi opera da anni con impegno.
(c.b.)


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