L’ambulanza deve pagare il pedaggio autostradale

Autovie Venete vince la causa contro la Sogit Fiumicello e crea un precedente. I mezzi delle associazioni di volontariato esentati soltanto in caso di emergenza

TRIESTE. Le ambulanze delle associazioni di volontariato, se non c’è emergenza, devono pagare il pedaggio autostradale: Autovie Venete ha vinto la battaglia legale contro la Sogit. Una sentenza – quella del Giudice di Pace di Trieste, Francesco Pandolfelli – che crea un precedente importante, su tutto il territorio nazionale.

A sollevare il problema era stata l’associazione di volontariato Sogit (soccorso dell’ordine di San Giovanni d’Italia) di Fiumicello che, tramite il Codacons, aveva citato in giudizio Autovie Venete per ottenere la restituzione dei pedaggi pagati e la dispensa dal pagamento di quelli futuri.

«La Sogit espleta la propria attività utilizzando due mezzi omologati come autoambulanze di soccorso – aveva spiegato il presidente provinciale del Codacons, Nicola D’Andrea –; mezzi dotati di tutte le più moderne strumentazioni per il soccorso e per il trasporto di feriti e malati: dai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, defibrillatore, ventilatore polmonare, aspiratore paramedicale e altro ancora. L’articolo 373 del codice della strada, nonchè la circolare ministeriale 3.973 dell’agosto 1997, esentano le associazioni come la Sogit dal pagamento dei pedaggi». Nel caso specifico: mille 872 euro di tickets.

La protesta della Sogit, peraltro, riguarda molte altre associazioni di volontariato nazionali e tutte le concessionarie autostradali e non a caso l’Aiscat ha suggerito uniformità di comportamento su tutto il territorio. Uniformità che proprio questa sentenza potrebbe garantire.

«Fino adesso, su questo argomento, non c’era una pronuncia – spiega l’avvocato di Autovie Venete, Teresa Billiani –. La causa di Autovie è quindi pilota. Il giudice di Pace di Trieste ha respinto il ricorso della Sogit perchè sia l’articolo 373 del codice della strada sia la circolare ministeriale stabiliscono requisiti che non sempre sono rispettati dai mezzi delle associazioni. Il codice della strada esenta dal pagamento del pedaggio le ambulanze con targa Cri (Croce rossa italiana), nonchè i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti a soccorso nell’espletamento del servizio».

Ma a quell’articolo – aggiunge l’avvocato Billiani – la circolare ministeriale dell’agosto 1997 aggiunge alcuni presupposti necessari per godere dall’esenzione : “... occorre che si verifichino contemporaneamente quattro condizioni: il veicolo deve essere immatricolato a norma di associazione di volontariato non avente scopo di lucro (e in questo caso la Sogit era in regola, ndr); il veicolo dev’essere adibito al soccorso con equipaggiamento e attrezzature che ne indentifichino tale destinazione (anche in questo caso li mezzi della Sogit sono a norma, ndr); il veicolo dev’essere provvisto dello specifico contrassegno (idem come sopra) e il veicolo dev’essere impegnato nell’espletamento del servizio” che il Ministero nella stessa circolare specifica “di emergenza”». Insomma i mezzi per ottenere l’esonero dal ticket devono dimostrare “evidenti condizioni di emergenza”. Il trasferimento di un malato non può essere considerata emergenza.

Ancora Billiani: «Questo non vuol dire che l’ambulanza è fermata alla barriera: anzi, passerà dritta e spedita, ma quando presenterà i rapportini mensili dei transito dovrà allegare la dichiarazione del medico che confermerà l’eventuale emergenza. Solo in quel caso otterrà l’esenzione».

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