Multa fuori dalla disco, ma per la Cassazione ha ragione l’autista Ncc

Era stato multato dalla Polizia municipale di Lignano Sabbiadoro per avere stazionato con il proprio veicolo «su suolo pubblico e al di fuori della propria rimessa»

LIGNANO. Era stato multato dalla Polizia municipale di Lignano Sabbiadoro per avere stazionato con il proprio veicolo «su suolo pubblico e al di fuori della propria rimessa». Ma in quell’area di sosta lui, in servizio quale autista di autonoleggio con conducente, stava attendendo l’arrivo dei clienti: giovani non ancora muniti di patente o, comunque, decisi a non perderla all’uscita dalla discoteca e, per questo, ben lieti di approfittare del servizio di trasporto messo a loro disposizione dal locale. Da qui, la decisione di opporsi al verbale in tutte le sedi a lui possibili. Era l’estate del 2012 e, per fare valere le proprie ragioni, Luigi De Fenza ha effettivamente attraversato l’intero percorso giudiziario. Alla fine, a premiarlo è stata la 2ª sezione della Corte di Cassazione, che, accogliendo il principale motivo di ricorso proposto dall’avvocato Carlo Monai, ha annullato il verbale.

A convincere i giudici della Suprema Corte è stata «l’attualità del servizio al momento dell’accertamento». L’autista si trovava nelle vicinanze del Kursaal con altre due vetture autorizzate al noleggio con conducente in forza di un contratto di appalto. E questo, a parere del consigliere relatore Stefano Petitti, basta a «escludere che la sua condotta potesse essere qualificata come abusiva o non rispondente alle prescrizioni dell’articolo 11 della legge n.21 del 1992, nonchè alla legge regionale e allo stesso regolamento comunale di Lignano».

E cioè della serie di normative, a partire dall’articolo 85 del Codice della strada, che gli erano costati la sanzione amministrativa di 159 euro e la sospensione della carta di circolazione del veicolo (di sua proprietà).

A rigor di legge, il posto di De Fenza, quel 22 giugno - dalle 22.10 alle 00.13 - avrebbe dovuto essere la rimessa di Tricesimo, dov’è registrata la sua licenza. Questo avevano stabilito il giudice di pace di Latisana, prima, e il tribunale di Udine, poi, davanti ai quali il Comune di Lignano si era di volta in volta costituito.

«Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse – aveva osservato il magistrato onorario –. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi». Secondo l’appello udinese, inoltre, l’esistenza del contratto «contribuiva piuttosto a snaturare la funzione del servizio Ncc, svolto a prescindere da una specifica richiesta del singolo utente con prenotazione alla sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e senza che il suo inizio coincidesse con la rimessa del vettore, unico luogo ove la vettura doveva ritenersi autorizzata a sostare».

Come evidenziato dall’avvocato Monai, anche la Cassazione ha ritenuto invece che l’esistenza del contratto da un lato «non presupponesse la violazione della prescrizione per cui la prenotazione di trasporto debba essere effettuata alla rimessa» e, dall’altro, «escludesse anche la violazione della diversa prescrizione di divieto di sosta su suolo pubblico nei comuni in cui si eserciti il servizio di taxi».

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