Negozi, chi riapre martedì 14 e chi non ha mai smesso di lavorare: le indicazioni e le regole da seguire della Prefettura

Con il decreto del 10 aprile, pubblicato in gazzetta l’11 aprile e in vigore da martedì 14 aprile, sono state parzialmente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

UDINE. Fabbriche, librerie, studi professionali e negozi di vestiti per i bambini. Alcune attività produttive potranno ripartire da martedì 14 aprile, affiancando quelle che non hanno mai smesso di lavorare perché ritenute servizio essenziale (supermercati, edicole, farmacie ed altre attività già aperte).
 

Con il decreto del 10 aprile, pubblicato in gazzetta l’11 aprile e in vigore da martedì 14 aprile, sono state parzialmente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Più esattamente, pur rimanendo ferma la distinzione tra le attività sospese, attività che proseguono e attività che per proseguire necessitano di effettuare una comunicazione al Prefetto territorialmente competente in base all'ubicazione della stessa attività, sono intervenute alcune variazioni: è stato parzialmente modificato il novero delle attività liberamente consentite ed è  stata parzialmente modificata la tipologia di attività per la prosecuzione/svolgimento delle quali occorre la previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.

Fase 2, dalle librerie all’abbigliamento per bebè: ecco quali sono le imprese che riapriranno per prime - L'elenco completo

Per sintetizzare, l’attuale quadro normativo prevede quanto segue:

attività commerciali al dettaglio: sono sospese ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1, per la prosecuzione delle quali non occorre alcuna comunicazione al prefetto territorialmente competente;

servizi alla persona: sono sospesi ad eccezione di quelli indicati nell’allegato 2, per la prosecuzione dei quali non occorre alcuna comunicazione al prefetto territorialmente competente;

attività produttive industriali e commerciali: sono sospese ad eccezione di quelle aventi i codici ateco espressamente indicati nell’allegato 3, per la prosecuzione delle quali non occorre alcuna comunicazione al prefetto territorialmente competente;

attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146: sono autorizzate ex lege pertanto non occorre alcuna comunicazione al prefetto territorialmente competente;

attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari: sono autorizzate ex lege pertanto non occorre alcuna comunicazione al prefetto territorialmente competente;

attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza: sono autorizzate ex lege pertanto non occorre alcuna comunicazione al prefetto territorialmente competente;

attività produttive industriali e commerciali che reputano di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 2 comma 3, oppure dall’art. 2 comma 6, oppure dall’art. 2 comma 7, oppure dall’art. 2 comma 12 del d.p.c.m. 10 aprile 2020: per poter proseguire la propria attività sono tenute ad effettuare la previa comunicazione al prefetto territorialmente competente.

Non solo librerie e negozi per bimbi: da martedì 14 aprile riparte anche la filiera del legno - L'elenco completo delle attività


MODALITA’ OBBLIGATORIA DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione della volontà di proseguire la propria attività al prefetto di udine è prevista solo per le attività produttive industriali e commerciali che, aventi una unità operativa nel territorio della provincia di Udine: reputano di rientrare in una delle ipotesi previste dall’ art. 2 comma 3, oppure dall’art. 2 comma 6, oppure dall’art. 2 comma 7 oppure dall’art. 2 comma 12 del d.p.c.m. 10 aprile 2020;

non hanno già trasmesso al prefetto di udine una comunicazione in virtù del precedente Dpcm. 22 marzo 2020, salvo che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato.

Risale la curva dei contagi, ecco dove si registrano più casi Covid: la mappa comune per comune


Per le attività produttive che presentano le suddette caratteristiche, la comunicazione va effettuata – a pena di irricevibilità – secondo le modalità di seguito indicate.Occorre anzitutto compilare, in ogni sua parte, il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/gxuptypo4zfujpxz6  (operativo a partire dal 14 aprile 2020). A compilazione ultimata, cliccando sul pulsante “invia”, il modulo compilato verrà trasmesso all’indirizzo e-mail (di posta elettronica ordinaria o un indirizzo p.e.c. che accetti e-mail ordinarie) che verrà indicato dal compilatore.

La e-mail conterrà in allegato anche la lettera di comunicazione in formato pdf che dovrà essere salvata sul proprio pc e firmata con firma digitale o con firma autografa del titolare o dal legale rappresentante (in quest’ultimo caso allegando obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità).

Quindi, la lettera di comunicazione in pdf debitamente firmata – unitamente agli allegati necessari a dimostrare quanto dichiarato – dovrà essere trasmessa via p.e.c. ai due seguenti indirizzi: protocollo.prefud@pec.interno.it e continuazioneaziende@gmail.com, indicando nell’oggetto la denominazione dell'impresa e la parola contaziende.

Si precisa che le comunicazioni effettuate in modo diverso da quello sopra indicato saranno considerate irricevibili.Si evidenzia che, per le comunicazioni effettuate ai sensi dall’ art. 2 comma 3, dell’art. 2 comma 6 o dell’art. 2 comma 7 del d.p.c.m. 10 aprile 2020, fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione dell’attività, l’attività stessa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

QUESITI

per eventuali quesiti di carattere tecnico sull’applicazione del d.p.c.m. 10 aprile 2020 e/o sull’inoltro della comunicazione, è possibile scrivere esclusivamente all’indirizzo e-mail continuazioneaziende@gmail.com, indicando nell’oggetto la denominazione dell’impresa e la parola quesiti.

ATTIVITA' SOSPESE

Attivita’ sospese: le attività produttive sospese in conseguenza del d.p.c.m. 10 aprile 2020 possono comunque proseguire solo se organizzate in modalità a distanza o in lavoro agile. Le attività produttive che risultano sospese in quanto aventi codici ateco non più previsti nell’allegato 3 del d.p.c.m. 10 aprile 2020 devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica

Argomenti:coronavirus

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto