Ricostruì il casone dopo il rogo, assolto: «Non ci fu abuso»

marano lagunare. Il casone era andato distrutto a seguito di un incendio e a lui, invocando la titolarità del diritto di usi civici nella zona di particolare rilievo naturalistico della laguna di Marano, si era deciso a mettere mano al portafoglio per ricostruirlo. Tornando a erigerlo sulle rovine della vecchia struttura, per restituirgli il fascino e la funzionalità di un tempo. Ma quell’operazione aveva spalancato la porta a una burocrazia non soltanto farraginosa, ma anche pericolosamente ingannevole. Il tempo di trasmettere il relativo verbale di Pg in Procura, e Daniele Lian, 48 anni, di Marano Lagunare, si era ritrovato indagato per presunti abusi edilizi. Per avere eseguito, cioè, lavori di costruzione di un casone e delle opere connesse «in assenza di autorizzazione paesaggistica» e «in difformità di quanto previsto dalle norme del Piano regolatore» in un’area in cui «sono ammesse solo opere di manutenzione, restauro e conservazione tipologica».

Un’asserita violazione che l’imputato avrebbe potuto sanare rassegnandosi a versare l’ammenda di 11.080 euro inflittagli con decreto penale di condanna emesso due anni fa dal gip, ma che lui ha continuato a contestare fermamente e che il suo difensore, l’avvocato Roberto Mete, è riuscito a fare cadere, dimostrando l’insussistenza dell’addebito e traghettando il processo verso la sentenza di assoluzione con formula piena del proprio assistito. Il verdetto è stato pronunciato dal giudice monocratico di Udine, Giulia Pussini, dopo che anche il pm onorario Alberto Cino, al termine dell’istruttoria dibattimentale, aveva convenuto sull’inesistenza del reato. «L’intervento eseguito – ha sostenuto l’avvocato Mete – rientra nel novero della cosiddetta manutenzione straordinaria, in quanto mera ricostruzione del casone distrutto da un incendio, con gli stessi volumi e sullo stesso sito. Attività che, come è stato definitivamente chiarito in sede amministrativa dal competente ufficio regionale, “risulta rientrare tra le fattispecie escluse dall’assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica, trattandosi di intervento di manutenzione/ripristino di immobile preesistente». —

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