Rito immediato e rito abbreviato Tempi e differenze
RITO IMMEDIATO. E’ un procedimento penale speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare. Può chiederlo l’imputato o il pubblico ministero, a cui occorre l'evidenza della prova e che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova. Entro 5 giorni lo concede, o lo nega ritrasmettendo gli atti al pm, il gip. Con la richiesta viene trasmesso il fascicolo con la notizia di reato, gli atti relativi alle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al gip. Se la richiesta di giudizio immediato proviene dal pm, l'imputato può chiedere entro 15 giorni il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
RITO ABBREVIATO. E’ un rito speciale chiesto dall’imputato e la decisione viene presa nell'udienza preliminare, tendenzialmente allo stato degli atti. Nell’eventualità di una condanna, la pena è ridotta di un terzo, salvo in caso di ergastolo senza isolamento diurno (riduzione a 30 anni di reclusione) e di ergastolo con isolamento diurno (riduzione a ergastolo senza isolamento diurno).
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