Se Imu e Tasi si pagano per la stessa casa

Il Comune è libero di applicarle entrambe. Lavori di ristrutturazione, attenzione al possibile aumento della rendita catastale

È possibile che sullo stesso immobile si debba pagare sia l’Imu, sia la Tasi?

Sì, è possibile, sia nel caso di un’abitazione principale A/1, A/8, A/9, sia che si tratti di una seconda casa di altra categoria. Spetta al singolo Comune stabilire se un immobile si debba applicare solo la Tasi, solo l’Imu, o entrambi i tributi. Nel caso si debbano pagare entrambi, è possibile utilizzare un unico modello F24.

Può succedere che dopo lavori di ristrutturazione sulla casa si paghino più tasse?

Effettivamente è possibile, perché i lavori di miglioria a un immobile potrebbero determinare l’aumento della rendita catastale che ne esprime il valore. Ecco perché, per versare l’Imu o la Tasi ove e quando dovute, è sempre meglio consultare il portale dell’Agenzia delle Entrate, dove è riportata la rendita catastale (per ottenere la risposta online servono il codice fiscale, gli identificativi o dati catastali - Comune, sezione, foglio, particella - e la provincia in cui ha sede l’immobile).

Nel caso in cui un immobile sia posseduto da più persone e una di questa non versi l’Imu, c’è rischio che debbano pagare gli altri?

Per immobili in comproprietà, ognuno è tenuto a versare unicamente la propria quota di tributo, a meno che il Comune non consenta accorpamenti. Quindi, se uno dei comproprietari non paga, ne risponde soltanto lui. Diverso è il caso della Tasi: uno dei proprietari può pagare anche tutta l'imposta, sia la sua quota, sia quella degli altri. Allo stesso modo, se uno dei comproprietari non paga, gli altri sono chiamati a rispondere anche per lui. Non così per gli immobili in cui sia l’inquilino a dover corrispondere una percentuale della tassa: non è prevista la responsabilità solidale del proprietario nei suoi confronti.

Due genitori proprietari di un appartamento lo concedono in comodato al figlio. A chi spetta lo sconto?

La riduzione spetta in parti uguali a tutti i proprietari dell’appartamento, in questo caso ai genitori, a prescindere dalle quote di proprietà. Vale la pena ricordare una volta di più che, per avere diritto alle agevolazioni, il comodato d’uso dev’essere registrato all’Agenzia delle Entrate.

Se l’importo di Imu o Tasi è particolarmente basso, può essere che un Comune decida di non farlo pagare?

Per legge e di base l'importo minimo stabilito perché si debbano comunque pagare Imu e Tasi è di 12 euro annui. Ogni Comune, però, può scegliere di modificarlo: è sempre consigliabile consultare il regolamento e la delibera comunale.

Prendiamo il caso di chi ha trasferito nel corso del 2019 la residenza in un appartamento di proprietà, categoria A/3, su cui l’anno scorso ha pagato l’Imu come seconda casa: può evitare di pagare l’acconto a giugno?

Sì, ma solo se il trasferimento è avvenuto entro il 15 gennaio. Altrimenti dovrà regolarmente versare la prima rata, che si riferisce al periodo di possesso come altro immobile, da conteggiare fino al momento in cui ha preso la residenza. Il calcolo va fatto su base annua ed entro il 17 giugno si paga il 50% dell’importo; il conguaglio è da pagare entro il 16 dicembre. Attenzione al numero di giorni di possesso del mese in cui è avvenuto il trasferimento della residenza: se si è trasferita entro il 15 del mese, nulla è dovuto; diversamente occorre corrispondere l'Imu per il mese intero.

Marito e moglie possono essere ognuno intestari di una prima casa e non pagare su entrambe Imu e Tasi?

No. L'agevolazione spetta solo per una abitazione, poiché si intende per residenza la dimora abituale ove il nucleo familiare risiede abitualmente.

Se marito e moglie possiedono ognuno il 50% di un appartamento di categoria A/3 ed entrambi sono proprietari anche di un box pertinenziale, possono evitare di conteggiarlo tutti e due nel calcolo dell’Imu prima casa?

Sì, ma entrambi devono abitare e risiedere anagraficamente nell’appartamento di cui i box sono pertinenziali.

Quando avviene la separazione tra due coniugi, a quale dei due spetta l’eventuale pagamento di Imu e Tasi?
Nel caso di coniugi separati sulla base di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, l'immobile assegnato al coniuge è assimilato per legge all'abitazione principale e, a meno che non sia di categoria A/1, A/8 o A/9, è esente Imu e Tasi.

Se invece rientra fra una delle tre categorie, il versamento spetta all'ex coniuge assegnatario. Per la Tasi, sono previste varie alternative: in caso di coniugi separati comproprietari, l'imposta spetta a entrambi i coniugi in base alla percentuale di proprietà, con aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale.

La Tasi su un immobile di proprietà esclusiva dell’ex coniuge non assegnatario, va invece divisa tra gli ex coniugi, applicando le regole valide per gli inquilini affittuari, vale a dire una quota compresa dal 10 al 30% a carico dell'assegnatario: l’ex coniuge assegnatario, di fatto, rappresenta il detentore dell'immobile.

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