Si fa presto a dire “congiunti”, ma chi sono?

La domanda che sorge in capo al cittadino di media diligenza, che intende responsabilmente attenersi alle prescrizioni impartite, è: chi sono i congiunti?
Domanda legittima e alla quale nemmeno i così detti “addetti ai lavori” – i giuristi – possono attualmente dare una risposta univoca. Infatti l’unica definizione di “congiunto” che il nostro ordinamento oggi contempla è quella dell’articolo 307, comma 4 del codice penale, che definisce “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Tale definizione, ovviamente, vale però solo agli effetti della legge penale; negli altri casi (come quello che interessa ora i cittadini) non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere per “congiunto”.
La giurisprudenza
Sul punto si può trarre quale ausilio dalla giurisprudenza, che da un primo orientamento in base al quale i “prossimi congiunti” erano solo i soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo meramente affettivo, ma affettivo-giuridico, che si basa cioè su rapporti che costituiscono fonte di reciproci diritti-doveri, più di recente ha riconosciuto la rilevanza anche al solo “saldo e duraturo legame affettivo”, facendo rientrare per esempio tra i congiunti la fidanzata della vittima di un illecito.
La dimostrazione concreta di questa incertezza è che il presidente del Consiglio e vari ministri si prodigano ora in chiarimenti in conferenze stampa, programmi televisivi, social media...
Le questioni da porsi, allora, sono le seguenti. Innanzitutto, è possibile che l’imponente apparato statale, con elefantiaci uffici di supporto per la redazione dei testi normativi, non sia in grado di individuare nozioni chiare e immediatamente comprensibili dal cittadino, specie quando si discute di diritti inviolabili della persona?
In secondo luogo, è possibile che la determinazione del significato di un termine da cui dipendono tante legittime aspettative sia affidato a faq, arene televisive, facebook?
In terzo luogo, è possibile che la spiegazione del concetto di “congiunto” sia data ricorrendo a un concetto altrettanto indefinibile come quello di “affetti stabili”, che si può prestare evidentemente a molte interpretazioni in sede di un eventuale controllo delle forze dell’ordine, nonché a censure di incostituzionalità per violazione del principio di parità di trattamento?
Si dirà che la vaghezza della prescrizione sarà colmata dalla responsabilità individuale dei cittadini.
Le responsabilità
Ma allora il Governo deve chiarirsi le idee: o si affida alla responsabilità individuale su tutto, concependo il rapporto autorità-libertà in termini liberali e maturi, oppure mantiene l’approccio sin qui adottato assumendosene però la piena responsabilità.
E questo non solo a parole, nelle conferenza stampa, ma soprattutto nei fatti: nella qualità della produzione normativa, nel rigore delle forme istituzionali di comunicazione, nella leale collaborazione nei confronti dei governi regionali e, non da ultimo, nel rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini.
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