Tasi e Imu: ecco come si pagano in sei punti

UDINE. Lo scorso anno i friulani proprietari di case, terreni fabbricabili e agricoli hanno versato solo di Imu e Tasi 306 euro a testa. In Fvg il gettito complessivo ammonta a 372 milioni di euro: 356 di Imu e 16 di Tasi. Un importo che dal 2011 è aumentato del 96 per cento.
In questa guida illustriamo le modalità di pagamento di Imu e Tasi: sei i punti in cui spieghiamo come e dove si pagano, i mesi di possesso, cosa si rischia e, nel caso, come si rimedia e, infine, i tempi di presentazione della dichiarazione.
COME SI PAGA
Con il modello F24 in triplice copia (si trova nelle banche convenzionate e negli uffici postali) o è scaricabile da internet sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it o tramite bollettino postale: per l'Imu versando sul numero di conto 1008857615, per la Tasi sul conto 1017381649 (valgono per tutti i Comuni).
DOVE SI PAGA
In qualsiasi sportello di banca e agenti della riscossione e negli uffici postali. Molte banche consentono anche il pagamento online. Il pagamento dei tributi con il modello F24 è possibile nelle tabaccherie convenzionate.
Per il contribuente titolare di partita Iva, è sempre obbligatorio l’F24 telematico. Non è possibile presentarsi in banca o allo sportello postale per versare una somma in contanti superiore ai 3.000 euro con il modello F24. Se l'importo è in compensazione anche parziale deve essere utilizzato il canale telematico.
I MESI DI POSSESSO
Sia per l’Imu, sia per la Tasi, valgono le regole per i nuovi acquisti: per chi ha comprato casa nel corso del 2019. Si paga la tassa solo per il numero dei mesi di possesso. Si conta il mese intero se il possesso è superiore ai quindici giorni. Stesso discorso per le eredità.
COSA SI RISCHIA
In caso di omesso o tardivo versamento di Tasi o Imu, la sanzione è pari al 30% del tributo non versato, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
COME SI RIMEDIA
Per chi versa Imu o Tasi in ritardo, è possibile effettuare il ravvedimento, secondo quattro possibilità.
Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% del valore dell'imposta, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento dello 0,8% annuo.
Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento dello 0,8% annuo.
Medio: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa dell’1,67% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento dello 0,8% annuo.
Lungo: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento dello 0,8% annuo.
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio, oppure se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha valenza sia ai fini Imu che Tasi e ha valenza anche per gli anni successivi se non sono intervenute variazioni.
Tuttavia deve essere presentata solo per gli immobili che godono di riduzione d’imposta (immobili storici, particolari aliquote agevolate deliberate dal Comune, immobili inagibili), o per quelle varia- zioni per le quali il Comune non ha conoscenza tramite la consultazione della banca dati catastale.
Per la dichiarazione si utilizza lo specifico modello, reperibile sul sito ministeriale www.finanze.it.
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