Tempi più rapidi per avviare un’impresa LE TESTIMONIANZE

Cambiano i percorsi per aprire un’attività con la segnalazione certificata Scia. Ci sono invece altri adempimenti che gravano sulla funzionalità

UDINE. Avviare un’impresa? «Siamo arrivati alla richiesta di decine di documenti» è stata la “sparata” di un esponente politico nel corso di un recente convegno su impresa e lavoro.

«Dopo l’adozione della direttiva comunitaria sulla certificazione semplificata i tempi si sono azzerati» rispondono dalla Camera di Commercio di Udine, ribadendo che la partita Iva si apre in un giorno.

E i diretti interessati cosa dicono? «Avvalendosi di un consulente i tempi sono brevissimi – confermano alcuni neoimprenditori – e i costi ragionevoli. I veri problemi sono col fisco, che spolpa le aziende, mentre lo Stato non fornisce alcun sostegno concreto alle nuove leve imprenditoriali».

Da che parte sta la verità? È difficile o no fare impresa? La burocrazia è l’ineludibile Leviatano tanto temuto? No. Non è così. Quanto da varie fonti denunciato (al di là delle frasi a effetto) è vero in minima parte.

Creare un’impresa

Si può creare e avviare un’azienda in modo semplice e in tempi rapidi. Per verificare come stanno le cose abbiamo effettuato una rapida indagine su percorsi e tempi necessari a dar vita a un’impresa, grande o piccola che sia. Due sono i momenti da prendere in considerazione: la nascita del soggetto giuridico e l’avvio dell’attività. Partiamo dal primo.

Le modalità per creare un’azienda sono rapide e lineari. Se si tratta di ditta individuale (artigiani, piccoli commercianti ecc.) la sua accensione avviene contestualmente all’invio alla locale Camera di Commercio, in forma telematica, di un solo documento, la cosiddetta Comunicazione Unica (in sigla ComUnica), che determina l’immediata e automatica iscrizione della stessa al Registro delle Imprese, con attribuzione della partita Iva. Il costo complessivo della pratica (bollo, segreteria, diritto annuale) è di 123,50 euro.

L’atto costitutivo

Nel caso di società l’atto costitutivo-statuto deve essere redatto da un notaio, il quale provvede al suo inoltro all’Ente camerale per l’iscrizione e l’attribuzione della partita Iva. In presenza di società di persone (società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice) l’atto costitutivo può essere steso con scrittura privata autenticata o atto pubblico; per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) è d’obbligo l’atto pubblico. Il notaio ha 20 giorni di tempo per registrarlo e trasmetterlo (via telematica) alla Cciaa, la quale nei cinque successivi effettua l’iscrizione nel Registro delle imprese, dopo di che l’azienda è regolarmente costituita.

Per le ditte individuali l’iscrizione è dunque immediata, mentre per le società tutto avviene entro il tempo massimo di 25 giorni dalla stesura del documento notarile. Si ricorda per inciso che da lì in poi le comunicazioni tra le parti avvengono tramite Pec, posta elettronica certificata. La spesa d’iscrizione della società (esclusi gli onorari del notaio) è di 350 euro, incluso il diritto annuale.

La fase due

Completata la prima fase, l’azienda è nata ma è ancora inattiva. Per renderla operativa il neo imprenditore deve promuovere la fase due. Gli adempimenti richiesti sono legati al tipo di attività svolta, ma anche questi sono molto semplici. Nel caso di attività libera (scevra da particolari obblighi di legge, ad esempio l’organizzazione di corsi di lingue straniere) non viene richiesta alcuna attestazione, solo l’inoltro (sempre per via telematica) della comunicazione di avvenuto inizio.

Nel caso di attività regolamentata – laddove cioè la legge che regola quello specifico settore prevede il rispetto di determinate procedure – il sito della Camera di Commercio, così come quello del Comune per il commercio, fornisce tutte le istruzioni necessarie. In sostanza il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti contemplati per svolgere quel tipo di attività.

Essi sono sostanzialmente due: l’onorabilità e la professionalità. Tra i primi è rilevante la certificazione antimafia; tra i secondi il titolo di studio o, in mancanza, il superamento di corsi di qualificazione, le esperienze maturate. Tutto qui.

Procedura alleggerita

Va detto che la procedura è stata notevolmente alleggerita da quando, nel 2010, una direttiva comunitaria, in nome della semplificazione burocratica, ha disposto di fatto il rovesciamento delle modalità fino allora esistenti nel rapporto tra l’Ente pubblico e il titolare d’impresa, a tutto vantaggio di quest’ultimo, con il passaggio dal regime autorizzativo («tu mi presenti i documenti, io li esamino poi ti autorizzo») al regime che possiamo definire della responsabilizzazione attraverso l’autocertificazione.

Tale agevolazione si realizza con la compilazione di un documento innovativo chiamato “SCIA”, un acronimo che sta per “Segnalazione certificata inizio attività”. Al titolare dell’azienda è imposta la semplice segnalazione della data di avvio e del tipo di attività svolta, nonché l’attestazione del possesso dei requisiti previsti.

È un atto di responsabilità che dispensa l’interessato dall’obbligo di documentare quanto dichiara. Se ad esempio è previsto il possesso del diploma di scuola superiore, non è necessario che egli si rechi all’Istituto scolastico, ne richieda copia e la alleghi. L’Ente gli crede sulla parola.

Comincia l’attività

Esauriti tali semplici adempimenti l’attività può iniziare. Il regime Scia copre ormai larghissima parte delle iniziative d’impresa. Sono pochissime le eccezioni, per le quali la legge indica una procedura più complessa, ad esempio l’avvio di centri commerciali, la gestione di strutture sanitarie, l’apertura di agriturismo: si tratta di attività delicate in cui è in gioco la tutela di rilevanti beni primari quali la salute pubblica, la tutela dell’ambiente, la sicurezza, le quali richiedono apposite verifiche preventive e relative autorizzazioni.

Laddove si applica la procedura Scia i tempi di attesa sono pari a zero: nel momento in cui il titolare d’impresa inoltra la segnalazione, egli può dare avvio all’attività. Da parte sua la Camera di Commercio ha 60 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti sulla documentazione prodotta, ma attenzione: non più ex ante, ma ex post.

Altri adempimenti

Quando qualcuno si lamenta della burocrazia – fanno notare alla Camera di Commercio – fa confusione tra gli adempimenti richiesti per la creazione-avvio dell’impresa, e le incombenze burocratiche inerenti alla funzionalità dell’attività: ad esempio il certificato antincendio, il collegamento telefonico o Internet, l’allacciamento alla corrente elettrica, la fornitura dell’acqua o del gas, l’applicazione dell’insegna all’ingresso dell’esercizio, l’occupazione di suolo pubblico (tavolini o gazebo all’esterno dei bar), il rispetto delle norme urbanistiche, il contratto con l’impresa delle pulizie e così via.

Si tratta di obblighi che esulano dai requisiti connessi alla nascita e all’avvio di un’attività economica, sono successivi a tali fasi e sono equiparabili a quelli gravanti su qualsiasi cittadino o famiglia nello scorrere della loro vita quotidiana. Gli eventuali intoppi burocratici di quest’ultimo tipo sono da imputare al “sistema” e non vanno posti in correlazione con la creazione d’impresa.

Le ipotesi

Ipotizziamo ora – a titolo dimostrativo – il caso di tre imprenditori che intendono avviare un’attività in altrettanti settori merceologici, indicando per ciascuno le incombenze cui è chiamato. Il primo caso riguarda l’apertura di un’officina di autoriparazione e/o di carrozzeria.

I requisiti da indicare sulla segnalazione Scia concernono l’onorabilità e le competenze tecnico-professionali. In particolare devono essere specificati il titolo di studio posseduto, l’esperienza professionale maturata, l’attestato antimafia, cioè l’assenza di cause di decadenza dell’idoneità. Null’altro è richiesto, al di là dei dati anagrafici.

Il secondo esempio concerne l’apertura di un negozio di generi alimentari. In questo caso la Scia va presentata al Comune. Sul documento è previsto di barrare con una crocetta il tipo di attività, le modalità del suo esercizio, il settore merceologico, la sede e l’indirizzo, con superficie e dati catastali, l’attestazione di possesso dei requisiti morali e professionali (antimafia, frequenza corsi, pratica commerciale) e del titolo di studio. In più, nello specifico, è richiesta la notifica NIA (Nuova impresa alimentare) al Dipartimento di prevenzione dell’Asl. Anche qui nessun allegato e tempi zero.

Il terzo caso ipotizza la creazione di un’azienda di installazione di impianti. La prassi non si discosta sostanzialmente da quella indicata nel primo esempio: la Scia prevede la segnalazione del tipo di impianti di cui l’azienda si occupa, il possesso dei requisiti tecnico-professionali (titolo di studio, esperienze maturate in qualità di dipendente o collaboratore), la dichiarazione antimafia.

Tutto troppo semplice? Questo è il risultato della nostra ricerca.

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