Omicidio Tominaga, niente concorso a Djouamaa e Wedam
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Udine: i due giovani non sono imputabili in quanto non avevano la volontà di partecipare all’aggressione
Ai due giovani che si trovavano con Samuele Battistella, il 20enne di Moreno di Piave che lo scorso 22 giugno materialmente sferrò il fendente al giapponese Shimpei Tominaga causandogli la morte, non possono essere contestati né il concorso anomalo, né quello morale nell’omicidio preterintenzionale dell’imprenditore 56enne. L’uomo, dopo essere stato colpito con un pugno al volto e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro cittadino, morì tre giorni più tardi ospedale Santa Maria della Misericordia.
A ribadire la posizione del 20enne Daniele Wedam e del 21enne Abd Allah Djouamaa, entrambi di Conegliano, è stata la Cassazione nella sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Udine contro l’ordinanza nella quale lo scorso agosto il Tribunale del Riesame di Trieste aveva escluso l’imputabilità dei due giovani per il concorso morale nella morte dell’imprenditore giapponese.
I giudici della Cassazione hanno ritenuto che il ricorso fosse inammissibile da una parte perché la Procura non si è limitata alle questioni di legittimità, ma è entrata nel merito. Dall’altra, gli ermellini hanno rilevato che Tominaga fu colpito quando l’aggressione a Oleksandr Vitaliyovich Petrov e Giuseppe Venturini, alla quale Djouamaa e Wedam parteciparono, era ormai conclusa, come sostenuto dallo stesso pm nelle contestazioni. In quel momento, i due ragazzi erano fuori dal locale e non potevano immaginare che Battistella avrebbe picchiato l’imprenditore giapponese. Non era loro intenzione agevolare l’aggressione, né in ragione della superiorità numerica, né neutralizzando le difese della vittima. E in mancanza di tale volontà a partecipare all’azione non è possibile contestare il concorso.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto