Fotovoltaico in Fvg, approvata la norma per regolare la costruzione dei parchi

Mercoledì 26 febbraio il consiglio regionale ha approvato a maggioranza il ddl 38. La legge mira a bilanciare l’esigenza di costruire nuovi impianti di energia rinnovabile e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico 

I lavori dell'Aula durante l'esame del ddl Fotovoltaico
I lavori dell'Aula durante l'esame del ddl Fotovoltaico

Una mappa digitale, consultabile da tutti, che mostrerà le aree idonee e quelle non idonee per ospitare i parchi fotovoltaici del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una delle novità contenute nel ddl 38, approvato mercoledì 26 febbraio dal consiglio regionale. Il provvedimento contiene una serie di misure volte a contemperare l’esigenza di accelerare nel processo di costruzione di impianti a fonti rinnovabili con quella della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, come previsto dal decreto nazionale del ministero dell'Ambiente emanato nel giugno del 2024. Ecco nel dettaglio:

Aree idonee

Sono definite idonee a ospitare impianti a energia rinnovabile le aree a disposizione industriale, artigianale, per servizi e logistica; le superfici di strutture edificate e i parcheggi; le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte, purché la variazione dell'area occupata non superi il 20 per cento.

Cave e altri siti

La nuova legge definisce idonee anche le aree di cava; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti (solo per impianti fotovoltaici e di produzione di biometano); le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri; le discariche o i lotti di discarica; le superfici di strutture militari dismesse, se non utilizzate o utilizzabili per altri scopi.

Aree agricole

Nelle zone classificate agricole, sarà possibile installare impianti fotovoltaici o di produzione di biometano in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento.

Moduli a terra

Sempre nelle zone agricole, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra saranno consentiti a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata. Vengono escluse le zone agricole finalizzate alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer).

Aree non idonee

 Saranno individuate con una delibera della Giunta regionale nell'ambito delle seguenti categorie: aree che godono di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (beni relativi a siti Unesco già certificati o per i quali sia stata avviata la procedura di candidatura e paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale; aree paesaggistiche tutelate per legge; aree e immobili di notevole interesse pubblico); aree che godono di tutela dell'ambiente (zone umide di importanza internazionale; aree incluse nella Rete Natura 2000; parchi, riserve e aree naturali regionali; aree con pericolosità geologica o idraulica; geositi e geoparchi); aree con attività agricole tutelate (destinate a produzioni agroalimentari di qualità quali biologico, Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, De.Co.).

Fasce di rispetto

Individuati anche i criteri per le fasce di rispetto. Finché la Giunta non avrà deliberato sulla cartografia, la fascia di rispetto consiste in una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

Aree ordinarie

Le superfici che non rientrano in quelle definite "idonee" o "non idonee" saranno soggette al procedimento autorizzativo ordinario.

Criteri di scelta

L'articolo 5 del ddl individua una serie di criteri per la valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, tra i quali il minor consumo possibile del territorio, la capacità di non compromettere visuali panoramiche di pregio, il miglior sfruttamento delle risorse energetiche disponibili con massima resa in rapporto alla superficie occupata.

Compensazioni

Per i territori in cui saranno insediati gli impianti, la norma prevede un programma di compensazioni ambientali e territoriali. Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzativo unico, il programma di compensazioni non sarà inferiore al 3 per cento dei proventi.

Cartografia

Un sistema cartografico digitale, che sarà costantemente aggiornato e potrà essere consultato attraverso la piattaforma geografica webgiseagle.fvg, riporterà su mappa le aree idonee e non idonee in Fvg.

La mappa delle aree idonee sarà contestuale all'entrata in vigore della legge, mentre quella delle aree non idonee sarà consultabile entro 12 mesi dal varo della legge, in seguito all'approvazione da parte della Giunta regionale. Anche i Comuni comparteciperanno alla definizione della cartografia delle aree non idonee.

Procedimenti in corso

Le disposizioni transitorie indicano le modalità per adeguare i piani urbanistici comunali garantendo, in attesa del recepimento del ddl, che la realizzazione degli impianti non venga ostacolata dai regolamenti edilizi comunali.

Impianti a biomasse

In coerenza con la norma nazionale, viene prevista la soppressione del divieto di realizzare impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate.

 

 

 

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