Centri islamici di Monfalcone, preghiere di massa vietate: la sentenza definitiva e le prospettive
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune di Monfalcone e annulla la decisione del Tar che aveva dato ragione alle associazioni

È stato il canto del cigno. Alle spalle da tre giorni le celebrazioni dell’Eid al-Fitr, la festa di rottura del digiuno che sigilla il nono mese del Ramadan, sacro per i musulmani di tutto il mondo, la comunità islamica da 20 anni insediata a Monfalcone riceve la peggiore delle notizie, dal suo punto di vista: il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha dato ragione al Comune di Monfalcone nell’articolato contenzioso di natura urbanistica intrapreso un anno e mezzo fa a suon di ordinanze firmate dal dirigente Marco Marmotti.
Esulta l’eurodeputata Anna Cisint, la prima a crederci, in questa battaglia: «Finalmente una svolta sulle pretese islamiche di poter impunemente gestire le strutture al di fuori del rispetto delle nostre leggi».
Le prospettive
Cosa succederà d’ora innanzi? Si potrà entrare nelle sedi? Sì. La preghiera, tuttavia, potrebbe dover avvenire secondo un “principio di frazionamento”, almeno rispetto alla massa. E allora al venerdì le salàt cominceranno all’alba per finire di notte? Un’indicazione dovrebbe darla l’autorità amministrativa, chiamata a eseguire la sentenza.
La sentenza
La Sezione seconda di Palazzo Spada a Roma, presieduta dal giudice Vito Poli (consiglieri Francesco Frigida, Carmelina Addesso, Stefano Filippini e Alessandro Enrico Basilico, anche estensore) ha infatti accolto in tre sentenze pressoché speculari i ricorsi del Comune, rappresentato dall’avvocata Teresa Billiani, nella sfera del contenzioso aperto contro i centri culturali Darus Salaam e Baitus Salat assistiti dal legale Vincenzo Latorraca: due realtà destinatarie il 15 novembre 2023 di un’ordinanza comunale di ripristino delle originarie destinazioni d’uso degli immobili (direzionale e commerciale) adibiti a sedi, in virtù di una non corrispondenza degli usi al vigente Piano regolatore. A discendere l’irregolarità della preghiera di massa.
Per effetto del pronunciamento, la sentenza di primo grado impugnata dall’ente ed emessa lo scorso 27 giugno dal Tar, che aveva dato ragione alle associazioni e annullato i provvedimenti del Comune, viene riformata.
Le spese di lite? Compensate tra le parti, in ambedue i gradi di giudizio. Si tratta comunque del giudizio definitivo, non appellabile, pronunciato dal massimo organo della giustizia amministrativa, che pone un punto sulla questione. Per i giudici, la stabile destinazione di un immobile per il culto deve essere legittima «tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale».
Inoltre, stabilisce la legge regionale 19 del 2009 che «affinché il Comune ordini il ripristino della destinazione originaria sia sufficiente uno dei due presupposti rappresentati dall’aumento del carico urbanistico e dal contrasto con la disciplina di zona». Di più, «è sufficiente accertare la sussistenza di una di queste ragioni».
E, in estrema sintesi, i centri avrebbero dovuto, insediando la loro attività, presentare in Municipio un cambio di destinazione d’uso. Circa 12 anni fa. Risulta qui «dirimente» il fatto che l’amministrazione, nell’ingiunzione di ripristino e nella relazione tecnica, abbia «dato adeguatamente conto dell’aumento del carico urbanistico correlato allo stabile uso dell’immobile per il culto».
Un presupposto nemmeno specificamente contestato e rispetto al quale l’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado trova «solido fondamento negli atti del procedimento, con particolare riferimento ai verbali della Polizia municipale», che sono atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che gli agenti hanno attestato.
La giurisprudenza, sempre Palazzo Spada nella sentenza, «ha già precisato che il carico urbanistico correlato a un luogo di culto non può considerarsi omogeneo a quello di un’attività commerciale». Viene poi richiamata la circostanza che nella relazione dirigenziale si dà conto del sovraffollamento, con «evidenti riflessi quantomeno sulla circolazione stradale e pedonale». Questo per il periodico riunirsi di un ampio numero di persone («misurate, a seconda dei giorni, in circa 274, 230, 259»).
E per i giudici «tale elemento è sufficiente a ritenere l’aumento del carico urbanistico e del fabbisogno di servizi, circostanza che avrebbe reso necessario l’ottenimento del titolo edilizio per il cambio di destinazione e che, in mancanza, giustifica di per sé l’emanazione dell’ordine di ripristino». Di qui l’accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza emessa nove mesi fa dal Tar. —
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