Collegamenti lenti? Ecco come contestare i contratti

Dal test al ricorso all’Agcom: i passi da seguire Federconsumatori: fate valere le vostre ragioni
Come mandare le segnalazioni: il modulo da compilare
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UDINE. Dovrebbe navigare a 20 Mbps al secondo invece, se va bene, quando scarica i documenti, si muove a 3,18 per scendere a 0,41 Mbps nel percorso inverso, quando carica i documenti. L’utente che ha scritto alla nostra redazione è uno dei tanti che, da quando abbiamo iniziato a monitorare il mondo della banda larga, ci segnalano disservizi sulla velocità di connessione. Lo stesso accade negli sportelli di Federconsumatori, dove gli addetti consigliano di accertare sempre, prima di firmare i contratti con i gestori, la velocità minima garantita perché se questa non corrisponde è possibile far valere le proprie ragioni rivolgendosi anche all’Agcom.

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A indicare i percorsi possibili per reclamare i megabit garantiti dai contratti, è la presidente di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, Barbara Puschiasis, indicando agli utenti una serie di tappe da seguire. Quando la velocità pare lenta e a video le pagine si aprono dopo diversi secondi, Federconsumatori consiglia di «effettuare il test gratuito Ne.Me.Sys realizzato dall’Autorità, in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e l’Istituto superiore delle comunicazioni. Il sistema consente di valutare autonomamente la reale qualità dell’accesso a internet in banda larga da postazione fissa, e di accertare, quindi, se i valori sono rispondenti a quelli promessi dall’operatore nell’offerta contrattuale sottoscritta».

ECCO LA MAPPA CON LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI



E se il risultato è inferiore rispetto a quello indicato sul contratto? «Quel dato – risponde Puschiasis – costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato per proporre un reclamo e chiedere il ripristino degli standard minimi garantiti, ovvero per esigere il recesso senza costi di disattivazione del contratto». La presidente di Federconsumatori non raccomanda a caso «di verificare sempre quanto scritto nel contratto e di accertare la velocità minima garantita». Lo fa perché solo «se questa non viene rispettata è possibile far valere le proprie ragioni». In questo caso, l’utente deve «inoltrare una lettera di diffida alla compagnia che fornisce il servizio dove si denuncia il problema».

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Capita però di non riceve risposte di alcun tipo (indennizzo, risarcimento del danno, cessazione senza spese del contratto o ripristino in conformità al contratto di servizio), in quel caso il sottoscrittore del contratto può sempre rivolgersi al Corecom e promuovere la conciliazione. «Attraverso un’associazione dei consumatori – continua Puschiasis – l’utente può promuovere una conciliazione paritetica». In conciliazione – sono sempre le parole della presidente –, Federconsumatori arriva a risolvere il 95 per cento dei casi attraverso la risoluzione del contratto, il rimborso di quanto pagato per un servizio insoddisfacente o il riconoscimento di un indennizzo» Si ottiene, insomma, il risarcimento del danno così come previsto dall’Agcom e dalle carte di servizio delle singole compagnie. Tentare la conciliazione è sempre opportuno. «Non solo perché è uno strumento veloce ed economico, ma soprattutto – precisa sempre Puschiasis – perché senza la conciliazione diventa impossibile procedere per un’eventuale causa».

Chiarito tutto ciò, la presidente di Federconsumatori avverte: «Se con la conciliazione Corecom o con la conciliazione paritetica non si risolve il problema, il cittadino può ricorrere all’Agcom ovvero al giudice civile». Le associazioni dei consumatori restano al fianco dei consumatori per assisterli nella gestione delle pratiche.

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